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Modulistica Servizi sociali

Prestazioni sociali erogate da INPS

Assegno di maternità dei Comuni
È un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in misura ridotta. La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

È necessario presentarsi in Comune muniti di attestazione ISEE in corso di validità e documento di identità.

Per maggiori informazioni

Assegno Unico e Universale per i figli a carico

È un assegno, erogato dall'INPS, rivolto alle famiglie con figli a carico, per ogni figlio, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. L'assegno è universale, tutte le fasce di reddito ne hanno diritto, e progessivo, l'importo aumenta al diminuire dell'Isee. L'assegno può essere richiesto entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.

Al momento della domanda, per ottenere un assegno proporzionato è necessario essere in possesso di una certificazione Isee. Se viene presentata una domanda senza essere in possesso di una certificazione Isee valida, l'Inps erogherà esclusivamente l'importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.

La domanda deve essere presentata all'INPS o agli istituti di patronato.

Per maggiori informazioni

sito INPS - AUU - prestazione

sito INPS - AUU - circolare n. 132 del 15/12/2022

sito Governo - DIPOFAM - Dipartimento per le politiche della famiglia 

Agevolazioni sulle tariffe energetiche

Dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, sarà sufficiente richiedere l'attestazione ISEE. Gli interessanti non dovranno più presentare domanda per ottenere i bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura idrica presso i Comuni o i CAF, i quali non dovranno accettare più domande

Il bonus per disagio fisico continuerà ad essere gestito da Comuni e/o CAF,  NON verrà erogato automaticamente. Per l'accesso al bonus per disagio fisico bisogna che i soggetti si trovino in gravi condizioni di salute e che utilizzino apparecchiature elettromedicali. Si dovranno presentare presso gli uffici comunali il modulo B debitamente compilato e la certificazione compilata dall'AUSL relativa alla propria situazione.